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Aliquote Iva

Dal Menù orizzontale in tabelle si può andare in Aliquote Iva per creare tutte le Ive necessarie, da qui sara possibile modificare o crearne di nuove, andiamo a vedere nel dettaglio come crearne una nuova.

ID = Viene Generato dal programma in modo automatico
Codice Iva = Max di 3 caratteri, utilizzato all’interno del programma per indetivicare l’iva creata
Aliquota = Campo numerico di 2 cifre che va indicata la percentuale di Iva applicata (22 – 10 – 4 – 0 – ecc…)
% indetraibile = percentuale di indetraibilità sulla registrazione di Prima nota

Esigibilità

L’esigibilità dell’IVA si riferisce al tempo in cui l’IVA deve essere contribuita.
L’esigibilità dell’IVA si riferisce al momento in cui l’IVA relativa a determinate transazioni commerciali deve essere versata.
Questo argomento è particolamente rilevante quando si parla di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione ovvero lo Stato e i suoi organi, enti pubblici, camere di commercio e enti simili, le università, le istituzioni sanitarie e gli ospedali, gli enti pubblici di assistenza e previdenza.
Esistono delle regole per determinare l’esigibilità dell’IVA, che si distingue in 2 tipi: immediata e differita.
IVA a esigibilità immediata
Questa opzione prevede che l’IVA sia esigibile, ovvero sia dovuta alle autorità finanziarie nel momento in cui l’operazione si considera eseguita.
Solitamente questa non è l’opzione scelta per le fatture verso la PA, ma puoi decidere questa opzione nel caso in cui lo preferisca e riportare la dicitura IVA a esigibilità immediata in fattura.
IVA a esigibilità differita
Questa procedura è probabilmente la più comune per le fatture verso la PA e prevede che il pagamento dell’IVA avvenga solo quando il professionista o imprenditore riceve effettivamente l’importo dovuto per la prestazione o vendita di beni per evitare che questi debba anticipare una somma che verrà incassata solo molto più tardi (visti i lunghi termini di pagamento della PA).
Questo significa che il momento in cui viene emessa la fattura e quello in cui l’imposta diventa esigibile sono diversi (infatti quest’ultimo dipende dal momento in cui avviene il pagamento).

Che devi fare se sei il fornitore?
Se sei il fornitore del bene o servizio devi emettere regolare fattura e:
1. inserirla nel registro IVA vendite ma separarle dalle fatture immediatamente esigibili
2. considerare l’IVA come rilevante ai fini della liquidazione IVA periodica solo nel periodo in cui l’importo dovuto è stato pagato (seguendo quindi il criterio di cassa)
3. considerare la fattura per il totale del volume di affari

Che devi fare se sei l’acquirente?
Se sei l’acquirente del bene o servizio:
1. devi inserire la fattura nel registro IVA acquisti e differenziarla dalle fatture a esigibilità immediata
2. puoi detrarre l’acquisto fino a 2 anni dopo il momento in cui l’IVA è diventata esigibile
Che succede se la fattura non viene pagata?
Nel caso in cui la fattura non venga pagata parzialmente o totalmente dal tuo cliente, l’IVA diventa inesigibile.
Questo significa che sei tenuto a emettere nota di credito verso il tuo cliente (nel caso in cui solo parte dell’importo non sia stato saldato) e riflettere i cambiamenti nel registro IVA.

Esigibilità differita, reverse charge e split payment
L’esigibilità differita non è l’unica regola di fatturazione verso la Pubblica Amministrazione. Esistono, infatti, altri casi in cui è idoneo applicare il reverse charge e lo split payment che spostano sul cliente l’obbligo di versare l’imposta relativa alla transazione per conto del fornitore.
Per questo, prima di emettere la fattura verso un organo della Pubblica Amministrazione, è opportuno analizzare con attenzione il caso per definire quale procedura sia più appropriata.

Tipo Iva

e possibile selezionare la Natura imposta dall’agenzia dell’entrate tra quelle in elenco

Tracciato 1.6 – Codice natura
Normale – Usata per Prodotti con Iva normale
N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972
N2.2 non soggette – altri casi
N3.1 non imponibili – esportazioni
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 – operazioni esenti da IVA
N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile – altri casi
N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)

Attiva Iva Periodica = Attiva Iva periodica (normalmente non da attivare)
Reparto Associato = In caso di collegamento al registratore fiscale il reparto associato a quest’Iva
Descrizione = Descrizione dell’iva usata all’interno del programma e sulle stampe dei documenti
Normativa = Normativa indicata nella trasmissione della fattura elettronica

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